Cosa produrrà realmente il taglio dell’IRPEF per i cosiddetti “capienti”
Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che riconosce un credito d’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (Leggi l’articolo oppure ho fatto una sintesi nel video di seguito)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4oNqpOh89vw]
Si tratta di un intervento che si riferisce esclusivamente al 2014 e che il Governo intende rendere “strutturale” in sede di legge di Stabilità per il 2015. L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro attraverso un meccanismo di dècalage, in base al quale il bonus spettante si ricava dall’ applicazione della seguente formula: 640=[(26.000 – reddito complessivo)/2000].
Il reddito complessivo rilevante ai fini del beneficio è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’ imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, a partire dal primo periodo di paga utile”. Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Fermo restando il limite complessivo del reddito per aver diritto al “bonus”, possono beneficiare del credito i lavoratori (pubblici e privati) che percepiscono redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
Fonte: www.uilbac.it
Written by Content Creator
Comments
This post currently has no responses.